Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle lingue che, con delibera dei consigli regionali, sono riconosciute come lingue storiche regionali».